Sia Giannantonio sia il tuo avvocato hanno entrambi ragione.
Prima di tutto voglio precisare che anche l' affittuario in alcuni casi particolari ha diritto di prendere parte alle assemblee condominiali ed esporre ivi le proprie ragioni di diritto e di fatto.
In secondo luogo non esiste, ripeto, non esiste alcuna Legge o fonte giuridica che abbia valenza normativa la quale impedisca ad un musicista professionista o non di poter praticare sul suo strumento negli orari che "giurisprudenzialmente" sono ormai divenuti prassi comune (vedi sentenze della Corte di Cassazione o addirittura della Consulta, od al limite anche sentenze od ordinanze di tribunali civili ordinari, anche in diversi gradi di giudizio). Una legge che impedisse ciò sarebbe palesemente viziata da incostituzionalità, visto che il diritto allo studio è garantito dalla nostra Costituzione.
Allora i tuoi cari condomini possono far valere solo il famoso art. 844 del cod.civ. il quale, nella sua breve formulazione, disciplina si le immissioni di fumo, calore ecc. da un fondo del vicino, ma che nella sostanza è anche norma di riferimento allorquando, per interpretazione analogica, si tratti di "immissioni sonore" che superino o non superino la c.d. "normale tollerabilità". E su questo concetto di "normale tollerabilità" la giurisprudenza ha scritto fiumi di parole. Un regolamento condominiale deve prevedere, nel caso di specie, due fasce orarie in cui venga offerta la possibilità anche al semplice affittuario di poter praticare sul proprio strumento, acustico od elettrico che sia. Solitamente la giurisprudenza civile, come la Cassazione, ha emesso sentenze di accoglimento o rigetto (a seconda dei casi e che il tuo avvocato riuscirà a trovare senza grande dispendio di energie), nelle quali orientativamente tale possibilità viene prevista nella fascia diurna fra le 8:30 -12:30, nella fascia pomeridiana/pre-serale fra le 16/16:30 - 19:00/19:30 (ma tali orari non hanno valore assoluto poichè deve essere sempre un Giudice a determinarli in relazione anche alla c.d."circostanza dei luoghi", tradotto in termini semplici, osservando e valutando anche altri elementi di natura oggettiva che il singolo caso può presentare). Una volta stabilito che il regolamento deve prevedere tali norme e che solo in sede giuridica e quindi in fase di aperto contenzioso potranno essere variate (secondo la logica espressa in precedenza) dal giudice adito (solitamente il Giudice di Pace per legge), allora si dovrà stabilire concretamente per il caso di specie come deve essere considerato il principio della "normale tollerabilità". Nel senso che al di fuori di un contenzioso giudiziario potranno essere gli stessi Vigili a valutare, sempre che ne abbiano i mezzi idonei, il superamento o meno dei famosi 3db (oggettivamente limite molto basso), magari recandosi nell' appartamento sovrastante e sottostante al tuo. Oppure, in sede giudiziaria, tale compito verrà a gravere sul CTU (consulente tecnico d' ufficio, nominato dal Giudice, ma anche le parti stesse potranno avvalersi di un loro CTU personale). Qualora la soglia di tolleranza dovesse essere superata, occorrerà purtroppo utilizzare una totale o parziale insonorizzazione della stanza onde rientrare nei limiti legalmente permessi, od eventualmente adottare soluzioni alternative ma che non rechino durevole e costante disturbo agli altri condomini. Nel caso opposto, si potrà suonare negli orari consentiti senza limitazioni di sorta. Tuttavia, è bene tenere presente che se la soglia in decibel dovesse essere superata di poco e senza una certa continuità durante le ore di pratica, un giudice potrebbe considerare anche quei picchi leggeri ed incostanti come non cagionevoli di danni alla salute mentale e fisica degli altri condomini. Ma in questo caso occorre sempre verificare.
Mio consiglio, caro Riccardo.
Con l' ausilio del tuo avvocato cercate di comporre la lite in maniera bonaria, senza adire le vie legali. Cercando magari orari più graditi ai condomini interessati (non credo che tutto il palazzo senta il tuo contrabbasso), eventualmente riducendoli ma in minima parte. Se proprio sono "capatosta" allora si potrebbe pensare ad un' azione legale. Ma prima di fare ciò, il tuo buon avvocato valuterà le principali sentenze giurisprudenziali per avere una strada certa da seguire e nel frattempo si potrebbe, con l' eventuale consenso dei condomini interessati, valutare se effettivamente quando suoni superi o meno certe soglie "di rumore" (per loro), di "suono" per noi.
In bocca al lupo.
Vito Liuzzi
p.s: qualche anno fa fece scalpore una sentenza credo della Corte di Cassazione che, adita ad esprimersi sul caso di una pianista di conservatorio che studiava sulle sette/ore al giorno, essendo lei la ricorrente e non avendo avuto soddisfazioni materiali nei primi due gradi di giudizio, vide capovolte totalmente le decisioni precedenti proprio dalla Cassazione che motivò la sua sentenza in maniera molto precisa e costituzionalmente valida. QUindi abbi forza morale e fede in qualcosa. Oppure segui la via indicata dal buon Boggie che la sa molto lunga
!