Non bisogna confondere Siae con Enpals. L'Enpals ha demandato le funzioni di polizia alla Siae e questo è l'unico collegamento: lo stesso ispettore verificherà entrambe le posizioni. SIAE: l'organizzatore deve chiedere il borderaux alla Siae e farlo compilare ai musicisti (e pagari i diritti). Attenzione - almeno metà borderaux è bene sia compilato prima dell'inizoio del concerto per evitare discussioni antipatiche con l'ispettore. Il musicista non occorre sia iscritto alla Siae - chi lo è ovviamente potrà scrivere i suoi brani nel borderaux (se vengono eseguiti), e gli verrà riconosciuto il diritto d'autore nel rendiconto semestrale (in maniera mafiosa: la Siae è associazione per delinquere, si sa - vedetevi sul sito Rai il servizio di Report di un paio d'anni fa!). L'ENPALS è invece la posizione contributiva/assicurativa; dall'anno scorso le cose si sono semplificate parecchio per i non professionisti, come fedi dalla normativa qui sotto; l'importante è stare sotto il tetto dei 5mla euro l'anno di compensi percepiti. Peraltro, in quanto prestazione occasionale è esente da IVA (il fisco sulle persone fisiche è un terzo argomento, anch'esso separato dai primi due!). Leggi qua: L’Enpals, in data 20 aprile 2007, ha emanato la circolare n. 6 con la quale sono stati previsti alcuni nuovi casi di esenzione da tutti gli obblighi informativi e contributivi previsti dalla normativa previdenziale di settore (in particolare, iscrizione all’Enpals, rilascio e possesso del certificato di agibilità, denuncia dei lavoratori occupati e relative variazioni, denuncia mensile e trimestrale, versamenti dei contributi). Segnaliamo innanzitutto il campo di applicazione di tale circolare che, recependo sia il comma 188 della Finanziaria 2007 sia alcune precisazioni emanate dal Ministero del lavoro (con nota del 13 aprile 2007), è limitato esclusivamente agli organizzatori di spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche, nel caso in cui i prestatori dell’attività lavorativa si trovino in determinate circoscritte situazioni. Per usufruire di tali vantaggi devono sussistere, contemporaneamente, dei presupposti soggettivi e dei presupposti oggettivi. Presupposti soggettivi Per beneficiare dell’esenzione, occorre che la prestazione artistica sia resa da: q giovani fino a diciotto anni (minorenni); q studenti di scuola media superiore e studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e quinquennale dell’ordinamento scolastico nazionale; q pensionati; q da altri soggetti che svolgono già un’attività lavorativa e che, pertanto, sono già tenuti al versamento di contributi ad altra forma di previdenza obbligatoria. Presupposti oggettivi Occorre inoltre che la prestazione artistica: q sia resa dalle persone precedentemente identificate che abbiano percepito, per tali esibizioni, un compenso lordo non superiore all’importo fissato in 5 mila euro annui; q che le prestazioni artistiche siano riferite esclusivamente alle esibizioni di «divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche». Appare pacifica la volontà del Legislatore, in particolare nella formulazione del comma 188 della Finanziaria 2007, di voler identificare analiticamente i soggetti destinatari delle agevolazioni, così com’è altrettanto palese la volontà di concedere tali benefici esclusivamente tra quelli che abbiano percepito compensi di modesta entità, cioè inferiori ad un tetto prefissato, il «già noto» tetto dei 5 mila euro annui, rivisto in altri contesti. Di più difficile comprensione invece appare l’interpretazione restrittiva accolta dalla circolare Enpals per quanto concerne l’ambito di applicazione limitato, come anticipato, esclusivamente «alle sole esibizioni musicali finalizzate alla celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche». Ma andiamo con ordine. Analizziamo prima il comma 188 della Finanziaria 2007 qui sotto riporato. È pacifico che la più rilevante novità introdotta dalla Finanziaria 2007 nel settore dello spettacolo è stata formulata dal Legislatore con il preciso intento di snellire e agevolare gli adempimenti amministrativi degli organizzatori degli spettacoli (musicali e artistici in genere) riducendo altresì gli oneri previdenziali (fissati, con circolare Enpals n. 3/ 2007 per l’ anno 2007, al 33% del cachet lordo liquidato all’artista) in particolare per quelle posizioni lavorative considerate «marginali». L’Enpals, però, ha abbracciato un’interpretazione restrittiva del comma in oggetto, suffragata, tra l’altro, da alcune precisazioni formulate dalla richiamata nota del Ministero del lavoro (di cui si dirà diffusamente in seguito), giungendo alla conclusione che l’ambito di applicazione della norma in oggetto riguarda esclusivamente le «sole celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche». Ovviamente le celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche rappresentano, nella realtà musicale ed artistica italiana, dei casi sporadici e marginali. Sfuma così la speranGuida al Lavoro IL SOLE 24 ORE CONTRIBUTI E IRPEF Articoli N. 20 - 11 maggio 2007 40
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